Etichettatura ambientale degli imballaggi

Etichettatura ambientale degli imballaggi rinviata al 31 dicembre 2022

Etichettatura ambientale obbligatoria per confezioni ed imballaggi prorogata ulteriormente: da giugno, infatti, i legislatori hanno spostato i termini a fine dell’anno. Le nuove indicazioni sono riportate sulla Gazzetta Ufficiale N. 15 del 28 febbraio scorso, in riferimento al Decreto Milleproroghe. Più in dettaglio, nell’articolo 11 viene specificato il termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi (ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del Codice dell'Ambiente) sospendendone l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 con la possibilità di esaurire le scorte dei prodotti etichettati non conformi entro il 1°gennaio 2023.

Etichettatura ambientale e sviluppo sostenibile

L’obiettivo dei legislatori è duplice. Da un lato conformarsi all’Agenda Europea 2030 a supporto di uno sviluppo più green, socialmente utile e sostenibile in linea con tutti i Paesi dell’Unione. Dall’altro fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi, facilitando la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di qualsiasi tipo di imballaggio. Come? Introducendo nuove modalità di lavoro e approcci più innovativi associati a un Product Lifecycle Management virtuoso, orientato all’economia circolare e a una maggiore trasparenza informativa non solo relativa ai prodotti ma anche alle loro modalità di confezionamento.

 
Infografica etichettatura ambientale degli imballaggi

Favorire il cambiamento nella produzione e nella distribuzione

Oggi molte aziende, su base volontaria, hanno già adottato un comportamento più etico e responsabile nei confronti dell’ambiente e della società aggiungendo ai propri sistemi di etichettatura ulteriori informazioni relative alla composizione e allo smaltimento del packaging. L’obbligatorietà delle etichette ambientali è una direzione voluta dai governi che intendono mettere a sistema e standardizzare una nuova cultura della produzione e della distribuzione.

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Quali sono gli operatori che devono attenersi

Imponendo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, l’etichettatura ambientale è obbligatoria per i produttori definiti dall’art. 218, lettera r del Decreto legislativo 152/2006, specificando tutti gli operatori interessati, ovvero:

  • fornitori di materiali di imballaggio
  • fabbricanti
  • trasformatori
  • importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio

Anche se la proroga è slittata, dunque, sono moltissime le organizzazioni che devono adeguarsi alle nuove regole, preparandosi per tempo.
 

Cosa dice la normativa

In Italia, per garantire che confezioni e imballaggi siano opportunamente etichettati, l’etichettatura ambientale segue le modalità stabilite dagli standard UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che, attraverso regole e specifiche tecniche, fornisce agli operatori linee guida applicabili e conformi alle decisioni dell’Unione Europea in merito alla Direttiva “imballaggi” 94/62/CE, in cui viene stabilito come gli imballaggi debbano:

  • fornire chiare indicazioni sulla natura dei materiali utilizzati nella loro produzione, specificando se sono compostabili o biodegradabili
  • avere un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta) chiaramente visibile, di facile lettura e leggibile anche a seguito dell’apertura dell’imballaggio

 

Quali dati inserire nell’etichettatura ambientale

L’etichettatura ambientale obbligatoria deve includere una serie di informazioni:

  • TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO con descrizione scritta per esteso o l'equivalente informativo tramite una sua rappresentazione grafica (ad esempio flacone, vaschetta, etichetta, lattina e così via)
  • CODICE DI RICICLAGGIO mediante identificazione specifica del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica)
  • FAMIGLIA DI MATERIALE DI RIFERIMENTO E INDICAZIONI SULLA MODALITÀ DI RACCOLTA atta a specificare la famiglia del materiale di riferimento e indicazioni sul tipo di raccolta: indifferenziata o differenziata (e in quest'ultimo caso, specifica del materiale utilizzato)

Quali imballaggi e confezioni devono essere dotati di etichette ambientali?

L’etichettatura ambientale può essere applicata:

  • sulle singole componenti separabili manualmente, come tappi, nastri, pellicola e via dicendo
    oppure
  • sul corpo principale dell’imballaggio ovvero bottiglia, scatola, vassoio e così via
    oppure
  • sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione
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Etichette ambientali: chi le controllerà

Come per la gestione degli imballaggi, a presidiare la conformità delle etichette ambientali saranno le Provincie, attraverso gli enti preposti al controllo e all’eventuale azione sanzionatoria. Dal punto di vista giuridico, si fa riferimento al Codice Ambientale, art. 262, comma 1 che recita testualmente: “Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione”. Due le modalità di accertamento:

  • a campione
  •  su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto

Secondo quanto stabilito dall’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, infatti, in quanto illecito amministrativo il consumatore o altro soggetto interessato ha facoltà di segnalare all’autorità competente il fatto che uno specifico imballaggio presenti un’etichettatura ambientale obbligatoria non conforme o non la presenti per nulla.

Quali sono le sanzioni di non conformità

In caso di accertata violazione, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 689/19814, la Provincia provvederà ad applicare il regime sanzionatorio. Non utilizzare etichette ambientali o utilizzarle in modo non conforme potrà costare all’azienda inadempiente da 5.200 € a 40.000 €. Attenzione, però: le sanzioni potranno essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Con una ratio: la sanzione non verrà applicata in modo cumulativo in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme ma a seconda della gravità del reato.

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